Il Diritto amministrativo:variazioni
Nell’Avvertenza preliminare anteposta ai Principii di diritto amministrativo (1891), Vittorio Emanuele Orlando scriveva che “come proemio a questi Principii di diritto amministrativo io avrei troppo o troppo poco da dire”. Ricordava di aver insistito, nell’insegnare le “discipline del diritto pubblico”, sulla “necessità di radicali riforme”. Attribuiva al nuovo lavoro il valore di “un contributo nel senso di quella ricostituzione generale del diritto pubblico che già da parecchi anni io ho ritenuto necessaria”.
L’importanza del primo proposito non è di certo scemata. Riscuote adesioni – non solo tra i giuristi, ma anche tra gli studiosi delle altre scienze sociali – l’opinione che l’evoluzione delle sue istituzioni politiche e dell’economia rifletta in grado elevato le soluzioni con cui la società cerca, anche per il tramite del diritto, di conciliare le esigenze della continuità e del cambiamento.
Il riferimento è, beninteso, a un diritto acconcio, capace di non ostacolare ovvero di favorire lo sviluppo, ma non asservito alle ragioni della politica o dell’economia, non immemore degli antichi nessi con i temi dell’equità, dell’etica e soprattutto della giustizia.
Non è secondario il ruolo che, a tal fine, spetta al diritto amministrativo. Il progetto orlandiano si concretizzò ben presto in una ricca stagione di studi monografici, cui diede nerbo il Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano. Santi Romano, Federico Cammeo e molti altri raccolsero l’invito di Orlando, partecipando al processo di “ricostituzione generale del diritto pubblico” e al tempo stesso di specificazione degli istituti del diritto amministrativo e delle sue categorie teoriche. A sottolineare l’autonomia del diritto amministrativo, nel medesimo torno di tempo, furono anche i maggiori studiosi francesi e tedeschi, tra cui Maurice Hauriou e Otto Mayer. Hauriou lo fece nella prima pagina del Précis de droit administratif e de droit public, pur notando che si trattava di un diritto per taluni aspetti assai “primitivo” e per altri aspetti dotato di “possenti elementi di sviluppo”. Anche Mayer – nella Préface de l’edition française del suo trattato – osservò che si trattava di un diritto giovane e per questo motivo poteva giovarsi del confronto con le istituzioni giuridiche francesi.
Più di un secolo dopo, nella cultura giuridica dei tre Paesi – collegati da un sostrato comune, rafforzato dall’appartenenza all’ordine giuridico europeo da essi fondato – ha ottenuto molte, significative adesioni la tesi della specificità del diritto amministrativo anche nell’alveo del diritto pubblico, pur se sono numerosi ed evidenti i nessi con altri rami del diritto.
Anche per questa ragione, vi è maggiore consapevolezza della pluralità dei metodi, la cui adeguatezza va verificata in relazione ai temi e ai profili da indagare.
Può giovare, a tal fine, tener conto dei percorsi seguiti da altre tradizioni del diritto, segnatamente quelle anglosassoni, che già da gran tempo hanno preso atto della rapida evoluzione del diritto amministrativo, mostrando una maggiore attenzione per la mutazione profonda che l’economia e la società hanno sperimentato, pur se con minor interesse ai profili di ricostruzione teorica.
La nuova collana prende l’avvio al termine delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario delle leggi di unificazione amministrativa. Si propone di promuovere lo studio del diritto amministrativo da più punti di vista e con più metodi, sempre assicurando il rigore delle costruzioni teoriche.