Nel corso dei Lavori preparatori al Codice penale del 1930, gli stessi membri della commissione ministeriale avevano già prefigurato, ante litteram, l’istituto che oggi chiamiamo “autoriciclaggio”. In particolare, al termine della seduta del 14 febbraio 1930 della prima sotto- commissione, er...
Nel corso dei Lavori preparatori al Codice penale del 1930, gli stessi membri della commissione ministeriale avevano già prefigurato, ante litteram, l’istituto che oggi chiamiamo “autoriciclaggio”. In particolare, al termine della seduta del 14 febbraio 1930 della prima sotto- commissione, era emerso il seguente interessante quesito: «Che cosa accade se vi è un “di più” nel profitto del delitto? Ad esempio, se il ladro, avendo rubato centomila lire di titoli, abbia, speculando con essi in borsa, guadagnato un milione: a chi spetta la differenza tra un milione e le centomila lire?»; ad un tale interrogativo si era risposto in modo piuttosto lineare, quasi en passant, come se esso non sollevasse problemi particolari, né teorici né applicativi: «La relazione ministeriale afferma che il profitto ottenuto mediante l’azione criminosa va confiscato, ed accenna esplicitamente alla confisca di ciò che rappresenta impiego redditizio del denaro di provenienza delittuosa».
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