Il diritto di famiglia ha vissuto nell’ultimo decennio un periodo di importanti riforme legislative, che hanno interessato ambiti diversi: dalla procedura di negoziazione assistita al divorzio breve, sino alla disciplina dell’unione civile e delle convivenze di fatto. Riforme perfettibili, forse...
Il diritto di famiglia ha vissuto nell’ultimo decennio un periodo di importanti riforme legislative, che hanno interessato ambiti diversi: dalla procedura di negoziazione assistita al divorzio breve, sino alla disciplina dell’unione civile e delle convivenze di fatto. Riforme perfettibili, forse non conclusive ma certo espressive di una rinnovata attenzione dell’ordinamento verso le persone che intendono iniziare, proseguire o cessare la propria esperienza di vita condivisa nella famiglia fondata sul matrimonio o nelle nuove tipologie familiari oggi previste e regolate. Sulla stessa direttrice si è mossa, e continuerà verosimilmente a muoversi, la giurisprudenza di vertice.
Anche il legislatore tributario è intervenuto in più occasioni in materia, a volte regolando istituti direttamente afferenti alla tassazione delle persone inserite in nuclei familiari, altre volte con misure di carattere più generale. Basti ricordare l’innalzamento della soglia reddituale prevista dal 2019 per la configurabilità del carico familiare e, a partire dal 2022, la modifica dei criteri di individuazione dell’abitazione coniugale non soggetta a Imu, la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote dell’Irpef e la sostituzione delle detrazioni per figli a carico con l’assegno unico e universale.
Ma è stata anche la Corte di cassazione a segnare la più recente stagione del diritto tributario di famiglia, confermando in alcuni casi e modificando in altri la propria giurisprudenza. Sono stati ribaditi i riflessi fiscali dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la rilevanza del lifestage e dei vincoli familiari ai fini degli accertamenti sintetici e finanziari, la generale operatività dell’esenzione da ogni tributo degli atti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio. Nuovi orientamenti la Corte ha assunto in ordine all’imputazione dei redditi accertati nei confronti dell’imprenditore familiare, al concetto di residenza familiare rilevante ai fini dell’applicazione agevolata dell’imposta di registro sull’acquisto della prima casa e, quanto al tributo successorio, alla ritenuta implicita abrogazione del coacervo tra donatum e relictum e alla rilevanza impositiva dei vincoli di destinazione.
Al frastagliato fenomeno della fiscalità delle famiglie in Italia è dedicato il presente lavoro, che riprende, sintetizza e aggiorna quello svolto nei due volumi su La famiglia nell’ordinamento tributario pubblicati nel 2012 e nel 2015. Dopo uno sguardo alle principali forme di imposizione vigenti in passato e una ricognizione delle tipologie familiari oggi conosciute, e solo in parte regolate, dal diritto civile, l’analisi si concentra sui diversi profili della tassazione attualmente prevista in materia.
Innanzitutto, la rilevanza reddituale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra altri familiari, al di fuori o nell’ambito dell’esercizio dell’impresa, e la logica di favore, costituzionalmente orientata, sottesa alle disposizioni che riconoscono al contribuente deduzioni e detrazioni dall’Irpef per spese connesse al mantenimento e all’assistenza delle persone fiscalmente a carico (ma non solo), e prevedono oggi l’assegno unico e universale per i figli.
Speciali benefici sono concessi anche a fronte dell’acquisto, del possesso e della vendita della casa di abitazione. La tradizionale idea del focatico, che resse per più di un secolo l’imposta di famiglia, viene oggi declinata in forme nuove ma sempre intese a dare rilievo alla presenza e alla condivisione di un luogo destinato alla vita familiare.
Ispirata a favor è anche la disciplina tributaria delle vicende patrimoniali che attengono alla crisi familiare. I provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio, come le attribuzioni di beni disposte in tali occasioni dai coniugi, sono esenti da ogni tributo; mentre sono deducibili dal reddito di un coniuge gli assegni di mantenimento versati nell’interesse dell’altro. Anche in questo settore emergono però criticità normative, legate per un verso alla dubbia ragionevolezza di alcune regole (prima fra cui l’indeducibilità degli assegni di mantenimento dei figli) e, per altro verso, alla scarsa attenzione che il legislatore mostra per la costituzione della famiglia fondata sul matrimonio. Il favore tributario è massimo quando, nel formalizzare la crisi della loro relazione, i coniugi spianano la strada verso nuovi progetti di vita, secondo una tendenza normativa oggi accentuata anche nel diritto civile e processuale; scolora invece quando le persone iniziano la vita matrimoniale e meriterebbero un sostegno più convinto e generoso di quello che solo indirettamente deriva dalle detrazioni e dalle riduzioni d’imposta concesse ai giovani conduttori di immobili abitativi o agli acquirenti delle prime case.
Benevola è altresì la tassazione dei trasferimenti gratuiti tra familiari, dal momento che le franchigie e le riduzioni di aliquota previste a favore dei parenti più stretti in materia di imposta sulle successioni e donazioni permettono di sottrarre al prelievo i patrimoni di modesto o medio valore, e di non gravare eccessivamente gli altri. Regole di favore riguardano anche le aziende e le partecipazioni societarie. La volontà normativa di tutelare il patrimonio familiare al momento del passaggio generazionale prevale sull’idea di una più severa tassazione, sul presupposto che l’imposta in oggetto mal si presti a politiche redistributive coerenti, eque e realmente efficaci.