Se il fine della pena è la risocializzazione del reo, la reclusione in carcere non può essere senza fine: ecco perché, da sempre, l’ergastolo è e resta un nodo giuridico da dibattere e da sciogliere. Il presente volume intende farlo, nella condivisa prospettiva di u...
Se il fine della pena è la risocializzazione del reo, la reclusione in carcere non può essere senza fine: ecco perché, da sempre, l’ergastolo è e resta un nodo giuridico da dibattere e da sciogliere. Il presente volume intende farlo, nella condivisa prospettiva di un suo definitivo superamento.
La Sezione I della Parte Prima ospita i contributi più rilevanti che, nel tempo, gli autori hanno dedicato al tema, restituendo così un quadro d’insieme delle vicende ordinamentali della pena perpetua, considerata in tutte le sue tipologie. La Sezione II della Parte Prima riproduce due amici curiae, presentati a Strasburgo nel caso Viola v. Italia n. 2, decidendo il quale la Corte europea dei diritti umani si è pronunciata – per la prima volta – sull’ergastolo ostativo. E lo ha dichiarato in violazione dell’art. 3 della Convenzione, quindi, della dignità umana, la quale, secondo le puntuali parole della Corte, situata al centro del sistema creato dalla Convenzione, impedisce di privare una persona della sua libertà, senza operare al tempo stesso per il suo reinserimento.
L’intera Parte Seconda, invece, offre una silloge delle sentenze più rilevanti riguardanti il regime giuridico della pena perpetua, pronunciate dalla Corte di Cassazione, dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti umani (tra le quali la recentissima Viola v. Italia n. 2, qui tradotta in lingua italiana). Vista nel suo insieme, si tratta di una giurisprudenza che, dal 1956 ad oggi, ha sferrato duri colpi alla perpetuità dell’ergastolo, senza tuttavia colpirlo in modo definitivo. Anche per questo, la Sezione II della Parte Seconda ospita tre atti di promovimento alla Consulta con i quali è stata posta, ed è ora riproposta, la questione di costituzionalità sulla variante del carcere a vita che più delle altre nega la speranza, l’ergastolo ostativo. Altro non è il diritto alla speranza, se non la presa d’atto che, dietro a qualsiasi perpetuità e a qualsiasi automatismo, esiste una persona, che – per la Costituzione – non è mai persa per sempre.