Questo lavoro si propone di individuare condizioni e limiti che si impongono al legislatore nel ricorso al diritto punitivo in un contesto di emergenza sanitaria.
Nell’affrontare il tema, abbiamo avuto sotto gli occhi la drammatica esperienza della pandemia da Covid-19, peraltro ad oggi non ancora esaurita: una pandemia causata da un virus sconosciuto, il SARS-CoV-2, che ha iniziato a circolare alla fine del 2019, presumibilmente in Cina, e si è poi diffuso assai rapidamente in tutto il mondo. Si è trattato di una tragedia immane che, nell’arco di tre anni, ha provocato la morte di 6,5 milioni di persone (15 milioni, stando alle stime dell’Organizzazione mondiale della sanità).
Per fronteggiare la pandemia, quasi tutti i Paesi del mondo hanno adottato, da subito, strategie di contenimento del contagio basate sull’imposizione di misure restrittive, che hanno limitato in modo significativo diritti e libertà personali: chiusura dei confini nazionali; divieto di circolazione sul territorio nazionale; divieto di uscire dal domicilio durante la notte o per l’intera giornata; limitazioni alle attività produttive e commerciali; divieto di assembramenti e di riunione, persino all’interno della propria abitazione; interruzione delle attività scolastiche, nonché di quelle sociali, religiose, culturali e ricreative.
In questa emergenza (che non ha, evidentemente, i tratti di un’emergenza criminale), il diritto penale ‘entra in campo’ nel momento in cui gli Stati decidono di impiegarlo, più o meno ampiamente, per garantire l’osservanza delle misure di contenimento del contagio, nella consapevolezza che tale osservanza è essenziale per tutelare i soggetti più fragili, la cui vita sarebbe esposta a grave rischio laddove il contagio si diffondesse liberamente.
Da qui l’interesse del penalista, il quale si preoccupa di verificare che a tale istanza di espansione del diritto punitivo si dia soddisfazione entro i limiti di legittimità costituzionale e convenzionale e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
L’adozione da parte degli organi governativi di politiche di contenimento del contagio implicanti gravose limitazioni di diritti e libertà costituzionalmente tutelati ha posto innanzitutto un problema di rispetto del principio di legalità ed ha costretto anche il penalista ad interrogarsi sulla legittimità di sanzioni punitive adottate in una situazione di sostanziale marginalizzazione del Parlamento: il problema è quindi quello delle fonti del diritto punitivo nella situazione di emergenza, nonché dei rapporti tra fonti primarie e fonti secondarie.
La previsione di sanzioni punitive per l’inosservanza di misure di contenimento del contagio ha posto poi, a volte con toni drammatici, il tema della proporzionalità delle scelte legislative, ossia della ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore tra la tutela della salute pubblica da un lato e il sacrificio di diritti e libertà individuali costituzionalmente tutelati dall’altro: si tratta di problemi che riguardano il diritto costituzionale, ma che sono ineludibili anche per il penalista, posto che la legittimità delle scelte punitive discende dal fatto che non si sia realizzato un sacrificio eccessivo dei diritti e delle libertà individuali.
Anche nel nostro ordinamento, l’emergenza sanitaria ha portato alla formazione di un ‘diritto punitivo pandemico’, caratterizzato da un approccio a dire il vero mite, ma non sempre rispettoso dei principi e assai carente di effettività. L’emergenza sanitaria, tuttavia, se da un lato ha determinato un’espansione del diritto punitivo, dall’altro ne ha determinato una contrazione: contrariamente a quanto accade di regola durante le emergenze, il legislatore penale, infatti, ha ridotto l’area di rilevanza penale di alcune condotte, assecondando, per lo meno in parte, le richieste di protezione dal ‘rischio penale’ provenienti dalle categorie di soggetti (in primis gli operatori sanitari, ma anche i datori di lavoro, gli amministratori pubblici, i dirigenti scolastici …) che, in quanto titolari di posizioni di garanzia, si sono trovati a dover gestire in prima persona la situazione pandemica.
Per la ricognizione dei diversi problemi posti dall’impiego del diritto punitivo nell’emergenza sanitaria, abbiamo attinto ampiamente anche alle esperienze di altri ordinamenti, che si sono trovati ad affrontare nello stesso momento gli stessi problemi: abbiamo raccolto una grande quantità di informazioni, che ci ha consentito di comparare le soluzioni legislative adottate dai diversi Paesi, di conoscere le posizioni delle corti costituzionali su problemi comuni, di studiare le riflessioni sviluppate dalla dottrina su temi attinenti alla pandemia. Un prezioso contributo è venuto inoltre dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni su questioni ‘Covid-correlate’.