La quarta edizione, curata a tre anni dalla precedente, mantiene nella sostanza l’originaria impostazione di fondo del Manuale, preoccupandosi, semmai, di dare conto delle più rilevanti novità nel frattempo intercorse.
L’aggiornamento ha riguardato in particolare i settori dell’amministrazio...
La quarta edizione, curata a tre anni dalla precedente, mantiene nella sostanza l’originaria impostazione di fondo del Manuale, preoccupandosi, semmai, di dare conto delle più rilevanti novità nel frattempo intercorse.
L’aggiornamento ha riguardato in particolare i settori dell’amministrazione digitale, della trasparenza pubblica, dei contratti pubblici, nonché l’impatto e alcune prime conseguenze prodotti dalla Pandemia da Covid-19 sul sistema amministrativo.
Rispetto alle tematiche della cd. amministrazione digitale, l’obiettivo è stato quello di rimettere a sistema le numerose riforme che si sono succedute negli ultimi anni, in particolare quelle che hanno riguardato la trasformazione digitale dell’azione amministrativa e il regime dei dati pubblici. La disciplina dei dati pubblici, in particolare, è quella che ha subito maggiori modifiche, sia a livello nazionale, con le modifiche apportate al Codice dell’amministrazione digitale, sia a livello europeo, con le numerose direttive relative ai dati aperti. Inoltre, si è voluto dare conto del rilievo giuridico che le tecnologie algoritmiche (big data analytics, sistemi di intelligenza artificiale, internet of things) stanno assumendo nella decisione pubblica e nel diritto amministrativo più in generale.
In materia di trasparenza, mentre sono annunciate semplificazioni normative che andrebbero nel senso della “semplificazione per riduzione” degli obblighi di pubblicazione, le principali novità sono avvenute sul fronte giurisprudenziale, con due fondamentali decisioni, una della Corte costituzionale (la sentenza n. 20 del 2019) e una del Consiglio di Stato (l’adunanza plenaria n. 10 del 2020), entrambe volte a riconoscere e sottolineare la centralità del diritto alla trasparenza nel nostro ordinamento.
In materia di contratti pubblici si sono succeduti ben tre interventi legislativi, tutti di tipo emergenziale (nella forma del decreto legge) volti a modificare, sospendere, derogare le disposizioni del Codice approvato solo nel 2016. Se ne dà conto anche per stigmatizzare interventi normativi frettolosi e controproducenti, che appaiono formulati più per fare mostra della capacità di intervenire, che non sull’approfondita conoscenza delle norme vigenti e dei problemi relativi alla loro attuazione, a partire dalle capacità delle amministrazioni di operare efficacemente.
Anche gli interventi legislativi adottati per far fronte alla pandemia da Covid 19 si caratterizzano per la ricerca di soluzioni dettate dall’emergenza, e che tuttavia paiono destinate a produrre nel tempo profonde modifiche nel funzionamento del sistema amministrativo. Se si considerano gli interventi successivi alla fase più dell’emergenza, a cominciare da quelli compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), essi mantengono l’impronta emergenziale e non affrontano il vero tema, al centro di questo Manuale fin dalla sua prima edizione, della rilevanza dell’organizzazione amministrativa: quali siano le condizioni necessarie se si vogliono delle amministrazioni “costituzionali”, capaci cioè di curare con funzionalità e imparzialità (art. 97 Cost.) l’interesse pubblico e i diritti fondamentali dei cittadini sanciti dalla Parte prima della nostra Costituzione.
Lo stesso tema delle “semplificazioni”, pur necessarie in presenza di una normativa ipertrofica e di pessima qualità (per le amministrazioni che la devono attuare e per i cittadini) aggravata dagli interventi emergenziali, è oggi condizionato da obiettivi di corto termine e impostato in termini di riduzione delle norme primarie, ma spesso anche di riduzione degli strumenti di controllo delle amministrazioni. Semplificazioni di questo tipo rischiano di aggravare, anziché risolvere, i limiti esistenti del sistema amministrativo. Si continuano così politiche di consapevole riduzione della capacità di governare gli interessi pubblici: si agisce quasi esclusivamente sul piano dell’azione amministrativa e non si cura, con investimenti mirati ma significativi, la qualità costituzionale delle amministrazioni.