A cinque anni dal precedente Volume ne occorreva un altro, aggiornato.
Sul trend degli ultimi lustri, la recente produzione normativa è apparsa molto vivace, a volte, spinta da un crescente bisogno di sicurezza (es., la l. n. 69 del 2019, in tema di c.d. codice rosso), altre, indotta dall’esigenz...
A cinque anni dal precedente Volume ne occorreva un altro, aggiornato.
Sul trend degli ultimi lustri, la recente produzione normativa è apparsa molto vivace, a volte, spinta da un crescente bisogno di sicurezza (es., la l. n. 69 del 2019, in tema di c.d. codice rosso), altre, indotta dall’esigenza, sin troppo allarmista, di fronteggiare specifici fenomeni criminosi (es., d.l. n. 161 del 2019 convertito con modifiche dalla l. n. 7 del 2020, in materia di intercettazioni di colloqui); vi si affianca un frizzante impulso sovranazionale (es., da ultimo, l’istituzione della Procura europea) e una giurisprudenza creativa fonte di succedanei interventi del legislatore.
Il tessuto del codice – e delle discipline “satelliti” – si rivela sdrucito, rattoppato e, talvolta, maltrattato, avvilendo l’ambizione a proporre letture durevoli; peraltro, niente esclude che, a breve, intervengano nuove regole dirette a manipolare ancora la disciplina: s’intuisce che il rischio sta nella crisi della prevedibilità giudiziaria.
Una rivisitazione più massiva scaturisce dal d.lgs. n. 150 del 2022, che attua la l. delega n. 134 del 2021.
Per quanto l’intervento sia molto articolato, non si tratta di una riforma volta a ridelineare la sagoma del processo; tutt’al più, emergono marcati revirement di taluni istituti tesi ad implementare, a seguito di recenti esperienze, il depauperamento umano degli uffici (formazione e deposito telematico degli atti, partecipazione a distanza, trattazioni delle udienze con procedure non partecipate) e la contrazione del carico giudiziario (ampliamento della procedibilità a querela, incentivi ai riti semplificati, nuove ipotesi di inammissibilità delle impugnative, ecc.). Per altro verso, risaltano norme che accrescono – non molto, in verità – le “finestre” giurisdizionali durante le indagini; aspetto che, assieme all’irrobustirsi della documentazione investigativa (interrogatori e raccolta di informazioni fono-video-registrate) e alle nuove regole per l’esercizio del potere di azione (in udienza preliminare e predibattimentale), suggella lo scivolo del nucleo giudiziario verso la fase preliminare, accentuando simmetricamente l’affievolirsi della dialettica probatoria.
Il Volume traccia la disciplina riformata sino ad oggi.
Tuttavia, un miscuglio di regole transitorie – stabilite anche con d.l. n. 162 del 2022 (convertito con modifiche dalla l. n. 199 del 2022) – diluisce in frammenti l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022; cosicché, medio tempore, il processo penale sarà governato, secondo i casi, da previsioni “vecchie” e “nuove”, accrescendo l’incertezza applicativa.